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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto ministeriale 30 settembre 2003

Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE. (Decreto n. 40T).

Gazzetta Ufficiale N. 88 del 15 Aprile 2004

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(omissis)

Adotta
il seguente decreto:

Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE

Artt. 1-2.

(omissis)

 

Art. 3.

(omissis)

3. Ai portatori di handicap gia' titolari di patenti di guida ovvero agli aspiranti conducenti si applicano le disposizioni dell'art. 116, comma 5, del codice della strada. I veicoli utilizzati in sede d'esame pratico per il conseguimento della patente di guida da parte di candidati disabili, possono essere esclusi dall'obbligo dei doppi comandi.

 

Art. 4.

(omissis)

2. Se, a causa di deficienze fisiche, viene autorizzata la guida soltanto per taluni tipi di veicoli o per veicoli adattati, la prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti di cui all'art. 7 verra' effettuata a bordo di tali veicoli.

 

Artt. 5-6.

(omissis)

 

Art. 7.

1. Il rilascio della patente di guida e' subordinato, inoltre:
a) al superamento di una prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti, di una prova di controllo delle cognizioni nonche' al soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;
b) alla residenza normale o alla prova della qualifica di studente per un periodo di almeno sei mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' derogare alle disposizioni dell'allegato III, quando tali deroghe siano compatibili con i progressi della medicina e con i principi stabiliti in tale allegato, previo accordo con la Commissione.
omissis

 

Art. 8.

1. Nell'allegato I al presente decreto sono riportati i codici comunitari armonizzati, elaborati dalla Commissione europea con l'assistenza del «comitato per le patenti di guida»

 

Art. 9.

1. Il titolare di una patente di guida in corso di validita' rilasciata da uno Stato membro della Comunita' europea, puo' ottenere in sostituzione l'equipollente patente italiana, previa verifica, da parte degli organi competenti, che la patente sia effettivamente in corso di validita'.
 

2. Fatto salvo il rispetto del principio di territorialita' delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, al residente in Italia, titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro della Comunita' europea, si applicano le disposizioni italiane concernenti la limitazione, la sospensione, la revoca o il ritiro della patente di guida e, se necessario, si puo' procedere, a tal fine, alla sostituzione della patente.
 

3. Dopo la sostituzione, e' fatto obbligo di restituire la patente originaria allo Stato membro della Comunita' europea che l'ha rilasciata, precisandone i motivi.
 

4. Ad una persona che, in Italia, sia oggetto di uno dei provvedimenti citati al comma 2, puo' essere negata la validita' di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro della Comunita' europea. Puo' rifiutarsi, altresi', il rilascio di una patente di guida ad un candidato che formi oggetto di tali provvedimenti in un altro Stato membro della Comunita' europea.
 

(omissis)

 

Art. 10.

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, per «residenza normale» si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra detti interessi e il luogo in cui essa abita.
 

2. Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o piu' Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non e' necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.

 

Art. 11.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

decreto ministeriale 8 agosto 1994;
decreto ministeriale 26 giugno 1996;
decreto ministeriale 14 novembre 1997;
decreto ministeriale 16 luglio 1998;
decreto ministeriale 18 ottobre 1998;
decreto ministeriale 23 febbraio 1999;
decreto ministeriale 29 marzo 1999.


(omissis)

Allegato I

Allegato

 

ALLEGATO I DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA

 

1. Le caratteristiche fisiche della scheda del modello comunitario di patente di guida sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1. I metodi per la verifica delle caratteristiche delle patenti di guida, destinati a garantire la loro conformita' alle norme internazionali, sono conformi alla norma ISO 10373.

2. La patente si compone di due facciate:

La pagina 1 contiene:
 

(omissis)

La pagina 2 contiene:

a) (omissis)

78. Limitata a veicoli con cambio automatico (Direttiva 91/439/CEE, allegato 11, punto 8.1.1, secondo capoverso)

79. (...) Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 90.01: a sinistra 90.02: a destra 90.03: sinistra 90.04: destra 90.05: mano 90.06: piede 90.07: utilizzabile.". - codici 100 e superiori; codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente. Se un codice si applica a tutte le categorie o sottocategorie per le quali e' rilasciata la patente, puo' essere stampato nello spazio sotto le colonne 9, 10 e 11;

12) le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna categoria o sottocategoria interessata. I codici sono stabiliti nel modo seguente: " - codici da 01 a 99; codici comunitari armonizzati

CONDUCENTE

(motivi medici)

01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi
01.01. Occhiali
01.02. Lenti a contatto
01.03. Occhiali protettivi
01.04. Lente opaca
01.05. Occlusore oculare
01.06. Occhiali o lenti a contatto
02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione
02.01. Apparecchi acustici monoauricolari
02.02. Apparecchi acustici biauricolari
03. Protesi per gli arti
03.01. Protesi/ortesi per gli arti superiori
03.02. Protesi/ortesi per gli arti inferiori
05. Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici)
05.01. Guida in orario diurno (ad esempio; da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto)
05.02. Guida entro un raggio di ... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della citta/regione ...
05.03. Guida senza passeggeri
05.04. Velocita' di guida limitata a km/h
05.05. Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente
05.06. Guida senza rimorchio
05.07. Guida non autorizzata in autostrada
05.08. Niente alcool
 

MODIFICHE DEL VEICOLO 

10. Cambio di velocita' modificato
10.01. Cambio manuale
10.02. Cambio automatico
10.03. Cambio elettronico
10.04. Leva del cambio adattata
10.05. Senza cambio marce secondario
15. Frizione modificata
15.01. Pedale della frizione adattato
15.02. Frizione manuale
10.03. Frizione automatica
15.04. Tramezzatura davanti al pedale della frizione soppresso o neutralizzabile
20. Dispositivi di frenatura modificabili
20.01. Pedale del freno modificato
20.02. Pedale del freno allargato
20.03. Pedale del freno adattato
20.04. Pedale del freno con piastra di appoggio
20.05. Pedale del freno basculante
20.06. Freno di servizio manuale (adattato)
20.07. Pressione massima sul freno di servizio rinforzato
20.08. Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emergenza
20.09. Freno di stazionamento modificato
20.10. Freno di stazionamento a comandando elettrico
20.11. Freno di stazionamento (adattato) azionato dal piede
20.12. Tramezzatura davanti al pedale della freno soppresso o neutralizzabile
20.13. Freno azionato dal ginocchio
20.14. Freno di servizio a comando elettrico
25. Dispositivi di accelerazione modificati
25.01. Pedale dell'acceleratore adattato
25.02. Acceleratore ad asola
25.03. Pedale dell'acceleratore basculante
25.04. Acceleratore manuale
25.05. Acceleratore azionato dal ginocchio
25.06. Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.)
25.07. Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno
25.08. Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro
25.09. Tramezzatura davanti al pedale dell'acceleratore soppresso o neutralizzabile
30. Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione
30.01. Pedali paralleli
30.02. Pedali sullo stesso livello (o quasi) 
30.03. Acceleratore e freno manuale con guida di scorrimento 
30.04. Acceleratore a freno a slitta per ortesi
30.05. Pedali dell'acceleratore e del freno soppressi o neutralizzati
30.06. Fondo rialzato
30.07. Elemento di protezione a fianco del pedale del freno
30.08. Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno
30.09. Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell' acceleratore
30.10. Sostegno per calcagno/gamba
30.11. Acceleratore e freno a comando elettrico
35. Disposizione dei comandi modificata(interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.)
35.01. Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida
35.02. Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.03. Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.04. Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.05. Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) ne' dal sistema combinato di accelerazione e frenatura
40. Sistema di direzione adattato
40.01. Servosterzo standard
40.02. Servosterzo rinforzato
40.03. Sterzo con sistema di sicurezza
40.04. Piantone del volante prolungato
40.05. Volante adattato (a sezione allargata o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.)
40.06. Volante inclinabile
40.07. Volante verticale
40.08. Volante orizzontale
40.09. Sterzo controllato tramite piede
40.10. Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.)
40.11. Volante con impugnatura a manovella
40.12. Volante dotato di ortesi della mano
40.13. Con ortesi collegata al tendine
42. Retrovisore/i modificato/i
42.01. Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro) o destro
42.02. Specchietto retrovisore posto sul parafango
42.03. Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico
42.04. Specchietto retrovisore interno panoramico
42.05. Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore
42.06. Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico 43. Sedile conducente modificato
43.01. Sedile conducente ad altezza ed alla normale distanza dal volante e dai pedali
43.02. Sedile conducente adattato alla forma del corpo
43.03. Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto
43.04. Sedile conducente dotato di braccioli
43.05. Sedile del conducente con scorrimento prolungato
43.06. Cinture di sicurezza modificate
43.07. Cinture di sicurezza a quattro punti
44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)
44.01. Impianto frenante su una sola lega
44.02. Freno manuale (adattato), ruota anteriore
44.03. Freno a pedale (adattato), ruota posteriore
44.04. Leva dell'acceleratore
44.05. Cambio e frizione manuale (adattati)
44.06. Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i)
44.07. Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.)
44.08. Altezza della sella da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente
45. Solo per motocicli con sidecar
50. Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo)
51. Limitato ad uno specifico veicolo/targa (numero di registrazione del veicolo)
 

QUESTIONI AMMINISTRATIVE

 

ALLEGATO II 

I. REQUISITI MINI PER L'ESAME DI IDONEITA' ALLA GUIDA

 

Gli esami per il conseguimento della patente di guida sono svolti secondo le procedure necessarie per la verifica delle cognizioni, delle capacita' dei comportamenti necessari per la guida di un autoveicolo, adottando a tal fine le seguenti prove di controllo: - una prova di controllo delle conoscenze - una prova di controllo delle capacita' e dei comportamenti. Le prove devono essere effettuate nel rispetto delle condizioni indicate di seguito.


A. PROVA TEORICA

 

1. Modalita'

1.1. La prova teorica deve permettere di verificare che il candidato possieda le conoscenze necessarie nelle materie indicate ai punti 2, 3 e 4.

1.2. I titolari di patente di guida della categoria A che intendono conseguire la categoria B devono sostenere solo l'esame pratico di guida su idoneo veicolo, senza sostenere nuovamente l'esame teorico.

1.3. I titolari di patente di guida della categoria B che intendono conseguire la categoria A devono sostenere solo l'esame pratico di guida su idoneo motociclo, senza sostenere nuovamente l'esame teorico

2. Programma della prova teorica per tutte le categorie di veicoli

omissis

B. PROVA DI CAPACITA' E COMPORTAMENTO
 

 

5. Il veicolo e le sue dotazioni

 

5.1. Il candidato che intende conseguire l'abilitazione alla guida di un veicolo con cambio manuale deve effettuare la prova di capacita' e comportamento su di un veicolo dotato di tale tipo di cambio. Se il candidato effettua la prova di capacita' e comportamento su di un veicolo dotato di cambio automatico, tale fatto deve essere debitamente indicato sulla patente. La patente cosi' rilasciata abilita alla guida dei soli veicoli dotati di cambio automatico. Per "veicolo dotato di cambio automatico" si intende un veicolo nel quale il rapporto fra la velocita' del motore e quella delle ruote puo' essere variato solo utilizzando il pedale dell'acceleratore o quello del freno.

(omissis)
 

2.1.4. Gli altri utenti della strada; - fattori di rischio specificamente legati all'inesperienza degli altri utenti della strada e categorie di utenti particolarmente esposte quali bambini, pedoni, ciclisti e persone con mobilita' ridotta; (omissis)
 


9. Valutazione della prova di capacita' e comportamento
9.1. Per ciascuna delle situazioni di
guida indicate nei paragrafi precedenti, la valutazione deve riflettere la padronanza
dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell'affrontare in piena
sicurezza il traffico. L'esaminatore deve sentirsi sicuro durante tutto lo svolgimento
della prova. Errori di guida o comportamenti pericolosi che mettessero a repentaglio
l'incolumita' del veicolo, dei passeggeri o degli altri utenti della strada,
indipendentemente dal fatto che l'istruttore abbia o meno dovuto intervenire,
determinano il fallimentodella prova. Spetta tuttavia all'esaminatore decidere se
la prova di capacita' e comportamento debba o meno essere portata a termine.
Gli esaminatori devono
essere formati in modo da poter valutare correttamente la capacita' dei candidati
di guidare in sicurezza.
9.2. Nel corso della prova gli esaminatori devono prestare
particolare attenzione al fatto che il candidato dimostri o meno nella guida un
atteggiamento prudente e senso civico. La valutazione deve tenere conto dell'immagine
complessiva presentata dal candidato in merito, fra l'altro, dei seguenti elementi;
stile di guida confacente e sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche
e di quelle della strada, delle condizioni di traffico, degli interessi degli
altri utenti della strada (in particolare i piu' esposti), anticipandone le mosse.
9.3. L'esaminatore valuta inoltre le capacita' del candidato in merito agli aspetti
seguenti;
9.3.1. controllo del veicolo, in base agli elementi seguenti: corretto
impiego di cinture di sicurezza, specchietti retrovisori, poggiatesta, fari e
dispositivi assimilabili, frizione, cambio, acceleratore, freno (sistema terziario
compreso, se disponibile), sterzo; controllo del veicolo in situazioni diverse
ed a diverse velocita'; tenuta di strada, massa, dimensioni e caratteristiche
del veicolo; massa e tipi di carico (solo per le categorie B + E, C, C + E, D
+ E); comfort dei passeggeri (solo per le categorie D, D + E) (nessuna accelerazione
ne' frenata brusca, guida fluida);
9.3.2. guida attenta ai consumi ed all'ambiente,
controllando opportunamente il numero di giri, il cambio delle marce, le frenate
e le accelerazioni (solo per le categorie B + E, C, C + E, D, D + E);
9.3.3. osservazione:
osservazione a 360 gradi; corretto impiego degli specchietti; visuale a lunga
ed a media distanza, nonche' a distanza ravvicinata;
9.3.4. precedenze: precedenze
agli incroci ed ai raccordi; precedenze in situazioni diverse (ad esempio in caso
di inversione, di cambiamento di corsia, di manovre speciali);
9.3.5. corretto
posizionamento sulla strada: nella giusta corsia, sulle rotonde, in curva, a seconda
del tipo di veicolo e delle sue caratteristiche; preposizionamento;
9.3.6. distanze
di sicurezza: mantenimento delle distanze di sicurezza dal veicolo che precede
e da quelli a fianco; mantenimento delle dovute distanze dagli altri utenti della
strada;
9.3.7. velocita': rispetto del limite massimo di velocita', adattamento
della velocita' alle condizioni di traffico/climatiche, eventuale rispetto dei
limiti fissati a livello nazionale; guida ad una velocita' che permetta l'arresto
nel tratto di strada visibile e privo di ostacoli; adattamento della velocita'
a quella di altri veicoli simili;
9.3.8. semafori, segnaletica stradale e segnalazione
di condizioni particolari: corretto comportamento ai semafori; rispetto dei comandi
impartiti dagli agenti del traffico; rispetto della segnaletica stradale (divieto
e obbligo); rispetto della segnaletica orizzontale;
9.3.9. segnalazione; effettuare
le necessarie segnalazioni, nei tempi e nei modi opportuni; corretto impiego degli
indicatori di direzione; comportamento corretto in risposta alle segnalazioni
effettuate dagli altri utenti della strada;
9.3.10. frenata ed arresto: tempestiva
riduzione della velocita', frenate ed arresti adeguati alle circostanze; anticipo;
utilizzo dei diversi sistemi di frenatura (solo per le categorie C, C + E, D,
D + E); riduzione della velocita' con sistemi diversi da quelli di frenatura (solo
per le categorie C, C + E, D, D + E).

omissis
II. CONOSCENZE, CAPACITA'
E COMPORTAMENTI NECESSARI PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE Chiunque si trovi
alla guida di un veicolo a motore deve in ogni momento possedere conoscenze, capacita' e comportamenti descritti nei precedenti punti da 1 a 9, in modo da poter: - riconoscere i pericoli del traffico e valutarne la gravita'; - essere in controllo del proprio veicolo, in modo da non originare situazioni pericolose e da poter reagire prontamente trovandovisi invece coinvolto, - rispettare il codice della strada ed in particolare le disposizioni volte a prevenire gli incidenti ed a mantenere il traffico scorrevole, - individuare i principali guasti tecnici nel proprio veicolo, in particolare quelli che potrebbero avere ripercussioni sulla sicurezza, e porvi adeguato rimedio; - tenere conto di tutti i fattori che possono influenzare il comportamento al volante (alcool, stanchezza, disturbi della vista, ecc.), rimanendo cosi' nel pieno possesso di tutte le facolta' necessarie per garantire la sicurezza della guida; - contribuire alla sicurezza di tutti gli utenti della strada, soprattutto dei piu' esposti ed indifesi, dimostrando il dovuto rispetto per il prossimo.

ALLEGATO III

NORME MINIME CONCERNENTI L'IDONEITA' FISICA E MENTALE PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE
DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in due gruppi;
1.1. Gruppo 1
conducenti di veicoli delle categorie A, B, B + E e delle sottocategorie A1 e B1 1.2.
Gruppo 2
conducenti di veicoli delle categorie C, C + E, D, D + E e delle sottocategorie C1, C1 + E, D1 e D1 + E 1.3.
La legislazione nazionale potra' prevedere disposizioni al fine di applicare ai conducenti di veicoli rientranti nella categoria B e che utilizzano la patente di guida per scopi professionali (taxi, ambulanze, ecc.) le disposizioni previste nel presente allegato per i conducenti del gruppo 2.
2. Per analogia, i candidati al rilascio o al rinnovo di una patente di guida sono classificati nel gruppo cui apparterranno quando il permesso sara' rilasciato o rinnovato.

ESAMI MEDICI
3. Gruppo 1
i candidati devono essere sottoposti a un esame medico se, durante l'espletamento delle formalita' richieste o durante le prove cui si debbono sottoporre prima di ottenere la patente, risulta che sono colpiti da una o piu' delle incapacita' menzionate nel presente allegato.
4. Gruppo 2
i candidati devono essere sottoposti
a un esame medico prima del rilascio iniziale della patente e, successivamente, i conducenti devono sottoporsi agli esami periodici che saranno prescritti dalla legislazione nazionale.
5. Le norme del presente allegato devono essere applicate in combinato disposto con il
D.M. del 28 giugno 1996, cosi' come modificato dal D.M. 16 ottobre 1998.

VISTA
6. Il candidato alla patente di guida dovra' sottoporsi ad esami appropriati per accertare la compatibilita' della sua acutezza visiva con la guida dei veicoli a motore. Se c'e' motivo di dubitare che la sua vista sia adeguata, il candidato dovra' essere esaminato da una autorita' medica competente. Durante questo esame, l'attenzione dovra' essere rivolta in particolare sulla acutezza visiva, sul campo visivo, sulla visione crepuscolare e sulle malattie progressive degli occhi. Le lenti intraoculari non devono essere considerate lenti correttive ai fini del presente allegato.
Gruppo 1
6.1. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere una acutezza visiva binoculare, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,5 utilizzando i due occhi insieme. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata se dall'esame medico risulta che il campo visivo e' inferiore a 120° sul piano orizzontale salvo casi eccezionali debitamente giustificati da parere medico favorevole e da prova pratica positiva, o che l'interessato e' colpito da un'altra affezione della vista tale da pregiudicare la sicurezza della guida. Qualora si scopra o si accerti una malattia degli occhi progressiva, la patente potra' essere rilasciata o rinnovata con esame periodico praticato da un'autorita' medica competente.
6.2. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida che ha una perdita funzionale
totale della vista di un occhio o che utilizza soltanto un occhio, per esempio
in caso di diplopia, deve avere una acutezza visiva di almeno 0,6, se del caso
con correzione ottica. L'autorita' medica competente dovra' certificare che tale condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo abbastanza lungo
perche' l'interessato vi si sia adattato e che l'acutezza visiva di tale occhio
e' normale.
Gruppo 2
6.3. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente
di guida deve possedere un'acutezza visiva dei due occhi, se del caso con correzione
ottica, di almeno 0,8 per l'occhio piu' sano e di almeno 0,5 per l'occhio meno
sano. Se i valori di 0,8 e 0,5 sono raggiunti con correzione ottica, l'acutezza
non corretta di ogni occhio deve essere pari a 0,05, oppure la correzione dell'acutezza
minima (0,8 e 0,5) deve essere ottenuta con lenti la cui potenza non puo' superare
piu' o meno 4 diottrie oppure con l'ausilio di lenti a contatto (visione non corretta
= 0,05). La correzione deve essere ben tollerata. La patente di guida non deve
essere ne' rilasciata ne' rinnovata se il candidato o il conducente non ha un
campo visivo binoculare normale oppure se e' colpito da diplopia.

UDITO
7. La
patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente
del gruppo 2, con parere dell'autorita' medica competente; l'esame medico terra'
conto, segnatamente, delle possibilita' di compensazione.

MINORATI DELL'APPARATO LOCOMOTORE
8. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata
al candidato o conducente colpito da affezioni o anomalie del sistema locomotore,
che rendano pericolosa la guida di un veicolo a motore.
Gruppo 1
8.1. La patente
di guida con condizioni restrittive puo' essere rilasciata, se del caso, previo
esame di un'autorita' medica competente, al candidato o conducente fisicamente
minorato. Il parere deve basarsi su una valutazione medica dell'affezione o dell'anomalia
in questione ed eventualmente su una prova pratica; deve essere completato con
l'indicazione del tipo di adattamento di cui il veicolo deve essere dotato, nonche'
della necessita' o meno dell'uso di un apparecchio ortopedico, sempre che dalla
prova di controllo delle capacita' e del comportamento risulti che con tali dispositivi
la guida non e' pericolosa.
8.2. La patente di guida puo' essere rilasciata o
rinnovata al candidato colpito da una affezione evolutiva con la riserva che l'interessato
si sottoponga a controlli periodici per accertare se sia sempre capace di guidare
il veicolo con piena sicurezza. La patente di guida senza controllo medico regolare
puo' essere rilasciata o rinnovata quando la minorazione si sia stabilizzata.
Gruppo 2
8.3. L'autorita' medica competente terra' in debito conto i rischi o
pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione
di tale gruppo.

AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI
9. Le affezioni che possono esporre
il conducente o candidato al rilascio o al rinnovo di una patente di guida a una
improvvisa mancanza del suo sistema cardiovascolare, tale da provocare una repentina
alterazione delle funzioni cerebrali, costituiscono un pericolo per la sicurezza
stradale.
Gruppo 1
9.1. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne'
rinnovata al candidato colpito da gravi disturbi del ritmo cardiaco.
9.2. La patente
di guida puo' essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente portatore
di uno stimolatore cardiaco, con parere di un medico autorizzato e controllo medico
regolare.
9.3. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o
conducente colpito da anomalie della tensione arteriosa sara' valutato in funzione
degli altri dati dell'esame, delle eventuali complicazioni associate e del pericolo
che esse possono costituire per la sicurezza della circolazione.
9.4. In generale,
la patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato
o conducente colpito da angina pectoris che si manifesti in stato di riposo o
di emozione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente
che sia stato colpito da infarto del miocardio e' subordinato a un parere di un
medico autorizzato e, se necessario, a un controllo medico regolare.
Gruppo 2
9.5. L'autorita' medica competente terra' in debito conto i rischi o pericoli
addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione
di tale gruppo.

DIABETE MELLITO
10. La patente di guida puo' essere rilasciata
o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito, con parere di
un medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso.
Gruppo 2
10.1. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato
o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento
con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un
medico autorizzato e con controllo medico regolare.

MALATTIE NEUROLOGICHE
11. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato
o conducente colpito da un'affezione neurologica grave, salvo nel caso in cui
la domanda sia appoggiata dal parere di un medico autorizzato. A tal fine, i disturbi
neurologici dovuti ad affezioni, ad operazioni del sistema nervoso centrale o
periferico, con sintomi motori sensitivi, sensoriali, tropici, che perturbano
l'equilibrio e il coordinamento, saranno considerati in funzione delle possibilita'
funzionali e della loro evoluzione. Il rilascio o il rinnovo della patente di
guida potra' in tal caso essere subordinato ad esami periodici ove sussista un
rischio di aggravamento.
12. Le crisi di epilessia e le altre perturbazioni improvvise
dello stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per la sicurezza stradale
allorche' sopravvengono al momento della guida di un veicolo a motore.
Gruppo 1
12.1. La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata, con esame effettuato
da un'autorita' medica competente e controllo medico regolare. Quest'ultima valutera'
la natura reale dell'epilessia o gli altri disturbi della coscienza, la sua forma
e la sua evoluzione clinica (per esempio, nessuna crisi da due anni), il trattamento
seguito e i risultati terapeutici.
Gruppo 2
12.2. La patente di guida non deve
essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente che presenti o possa
presentare crisi di epilessia o altre perturbazioni improvvise dello stato di
coscienza.

TURBE PSICHICHE
Gruppo 1
13.1. La patente di guida non deve essere
ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente: - colpito da turbe psichiche
gravi congenite o acquisite in seguito a malattie, traumatismi o interventi neurochirurgici;
- colpito da ritardo mentale grave; - colpito da turbe del comportamento gravi
della senescenza o da turbe gravi della capacita' di giudizio, di comportamento
e di adattamento connessi con la personalita' salvo nel caso in cui la domanda
sia appoggiata dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente con un controllo
medico regolare.
Gruppo 2
13.2. L'autorita' medica competente terra in debito
conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano
nella definizione di tale gruppo.

ALCOLE
14. Il consumo di alcole costituisce
un pericolo importante per la sicurezza stradale. Tenuto conto della gravita'
del problema, si impone una grande vigilanza sul piano medico.
Gruppo 1
14.1. La patente di guida non deve essere rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente
che si trovi in stato di dipendenza nei confronti dell'alcole o che non possa
dissociare la guida dal consumo di alcole. La patente di guida puo' essere rilasciata
o rinnovata al candidato o conducente che si sia trovato in stato di dipendenza
nei confronti dell'alcole, al termine di un periodo constatato di astinenza e
con parere di un medico autorizzato e un controllo medico regolare.
Gruppo 2
14.2. L'autorita' medica competente terra' in debito conto i rischi e pericoli addizionali
connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

DROGHE E MEDICINALI
15. Abuso
La patente di guida non deve essere ne' rilasciata
ne' rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza nei
confronti di sostanze psicotrope, o che, pur non essendone dipendente, ne faccia
regolarmente abuso, qualunque sia la categoria di patente richiesta. Consumo regolare

Gruppo 1
15.1. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata
al candidato o conducente che consumi regolarmente sostanze psicotrope, di qualsiasi
forma, capaci di compromettere la sua capacita' a guidare senza pericolo, nel
caso in cui la quantita' assorbita sia tale da avere un'influenza nefasta sulla
guida. Lo stesso vale per qualsiasi altro medicinale o associazione di medicinali
che abbiano influenza sull'idoneita' alla guida.
Gruppo 2
15.2. L'autorita' medica
competente terra' in debito conto i rischi e pericoli addizionali connessi con
la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

AFFEZIONI RENALI
Gruppo 1
16.1. La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata al
candidato o conducente che soffra di insufficienza renale grave, con parere di
un medico autorizzato e a condizione che l'interessato sia sottoposto a controlli
medici periodici.
Gruppo 2
16.2. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata
ne' rinnovata al candidato o conducente che soffra d'insufficienza renale grave
irreversibile, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati con parere
di un medico autorizzato e controllo medico regolare.
DISPOSIZIONI VARIE
Gruppo 1
17.1. La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata al candidato o
conducente che abbia subito un trapianto di organo o un innesto artificiale avente
un'incidenza sull'idoneita' alla guida, con parere di un medico autorizzato e,
se del caso, controllo medico regolare.
Gruppo 2
17.2. L'autorita' medica competente
terra' in debito conto i rischi e i pericoli addizionali connessi con la guida
dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. 18. In generale, la
patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente
colpito da una affezione non indicata nei paragrafi precedenti, che possa costituire
o determinare una incapacita' funzionale tale da compromettere la sicurezza stradale
al momento della guida di un veicolo a motore, salvo nel caso in cui la domanda
sia appoggiata dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente con controllo
medico regolare.
====================================================================
CATEGORIE ITALIANE PRIMA DEL CATEGORIE EUROPEE RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 91/439/CEE
------------------------------------------------------------------- A A1 - A ====================================================================
A (rilasciata dal 1 gennaio 1986 A1 - A (esclusa la guida di al 25 aprile 1988)
motocicli nei Paesi comunitari, fuori dall'Italia) -------------------------------------------------------------------
B (rilasciata prima del A1 - A - B 1 gennaio 1986) -------------------------------------------------------------------
B (rilasciata dal 1 gennaio 1986 A1 - A (esclusa la guida di al 25 aprile 1988)
motocicli nei Paesi comunitari fuori dall'Italia) - B -------------------------------------------------------------------
B (rilasciata dal 26 aprile 1988) A1 - B -------------------------------------------------------------------
D (rilasciata entro il B - C - D 30 settembre 2003) -------------------------------------------------------------------
D (rilasciata dal 1 ottobre 2003) B - D -------------------------------------------------------------------
E E ------------------------------------------------------------------- Ai sensi
del presente decreto, le patenti di guida di categoria D rilasciate fino al 30
settembre 2003 consentono di condurre anche i veicoli per la cui guida e' richiesta
la patente di guida della categoria C, mentre le patenti di categoria D rilasciate
a partire dal 1 ottobre 2003 non consentono la guida di tali veicoli. NOTA. In
base alla sentenza n. 170 del 1984 della corte Costituzionale, il recepimento
delle direttive comunitarie nell'ordinamento nazionale produce l'effetto della
disapplicazione delle norme interne con essa in contrasto. Dalla data di entrata
in vigore dei decreti di recepimento sono altresi' allineate, a questi, tutte
le norme dell'ordinamento nazionale rientranti nel campo di applicazione delle
direttive recepite.

 

 


Nuovo Codice della strada, ecco le novità per le persone disabili

Contrassegni, permessi, minicar e molto altro: Il presidente dell'Anglat Claudio Puppo illustra le principali modifiche introdotte dalla legge n.120/2010 "Disposizioni in materia di Sicurezza stradale" dello scorso 29 luglio

disabile su sedia a ruote scende dalla propria automobile

ROMA - Lo scorso 29 luglio è stata approvata la legge n.120/2010 "Disposizioni in materia di Sicurezza stradale" (nuovo Codice della strada). A illustrare le principali modifiche introdotte è il presidente dell'Associazione nazionale guida legislazione andicappati trasporti (Anglat), Claudio Puppo, che sottolinea come il nuovo Codice della strada contenga molte delle "indicazioni", che l'Anglat ha proposto e sostenuto presso i ministeri competenti. Di seguito l'elenco sintetico delle principali novità contenute nella Legge 120/2010 stilato dall'Anglat.

Contrassegno invalidi. Con la modifica dell'art. 74 del D.L. 196/2003 (Regolamento del trattamento dei dati personali - privacy) viene superata l'impasse normativa che ha comportato (per oltre sette anni!) moltissimi disagi per i titolari del Contrassegno invalidi. Infatti, molti Comuni, applicando impropriamente il citato articolo 74, rilasciavano contrassegni anonimi che non venivano "riconosciuti" dalle forze preposte al controllo del traffico di altri Comuni, per non parlare dei problemi con i quali i cittadini italiani dovevano fare i conti, recandosi all'estero.
Ora, con la modifica del citato articolo 74, si aprono "le porte" al recepimento della Raccomandazione dell'Unione Europea (n.8546/98 del 18 Maggio 1998 - fascicolo interistituzionale n. 95/0353 -SYN). Il governo italiano potrà emanare una apposita circolare ministeriale che determinerà la nuova forma fisica del Contrassegno disabili europeo, aggiungendo anche l'Italia agli oltre 15 paesi dell'Ue che hanno già adottato questo documento. In tal modo, anche i cittadini disabili italiani potranno viaggiare liberamente e tranquillamente negli altri Stati europei e non avere più problemi sul riconoscimento del contrassegno invalidi.
Sul tema degli accessi, invece, i problemi non sono ancora finiti: l'Anglat continua a sollecitare i ministeri competenti, affinché venga inserito, all'interno del Contrassegno invalidi, un sistema elettronico che permetta l'accesso in tutti i centri urbani italiani (o zone a traffico limitato), controllati da sistemi elettronici (varchi), senza incorrere impropriamente in una sanzione amministrativa (multa) con conseguente ricorso al prefetto o al giudice di Pace.

Permesso di guida a ore. Da sempre, l'Anglat lamenta la discriminazione che si viene a creare, in occasione del ritiro della patente per infrazioni al Codice della Strada, tra il conducente disabile e quello normodotato. Pur condividendo il fatto che l'autista disabile debba, in ogni caso, rispettare le norme del Codice della Strada, in caso di ritiro patente, le conseguenze per lo stesso sono fortemente penalizzanti.
Infatti, mentre il guidatore normodotato a cui viene sospesa la patente di guida può continuare ad avere una vita pressoché "normale", il guidatore disabile, affetto da grave deficit motorio, perde la propria autonomia, sia per la presenza massiccia  di barriere che per l'inacessibilità dei mezzi di trasporto pubblico. Non a caso, molti  disabili incorsi in questo provvedimento sono costretti a rimanere "confinati" a casa o, se lavoratori, a utilizzare le proprie ferie, in attesa di riavere la patente di guida (rischiando il licenziamento, qualora il ritiro della patente superi  i 30 giorni).
Ora, con l'attuale disposizione, viene  colmata questa gravissima  discriminazione.

Multe a rate per i meno abbienti. Un altro aspetto che l'Anglat ha sottoposto ai ministeri competenti riguarda il sequestro amministrativo del veicolo, quando il cittadino (disabile) non  si trova nelle condizioni di pagare le sanzioni amministrative. Ricordiamo che per moltissime persone disabili, il veicolo (così come già indicato dalla circolare del ex Ministero del LL. PP. n.1030 /83) rappresenta un mezzo necessario per la propria deambulazione. Con questa norma, il legislatore accoglie le nostre indicazione, determinando la possibilità di rateizzare le sanzioni amministrative (multe).

Macchine per bambini e ausili di deambulazione per le persone invalide. Questo problema, fortunatamente, riguarda solo una piccola percentuale di persone affette da grave deficit motorio, in quanto il vecchio Codice della Strada non chiariva se alcuni mezzi di locomozione (es. gli scooter elettrici) fossero classificati veicoli (e quindi dovessero circolare sulla sede stradale come qualsiasi altro mezzo) oppure ausili per la deambulazione (e quindi andare sui marciapiedi e/o percorsi normalmente destinati al traffico pedonale). Ora, la legge 120/2010 chiarisce questo punto, determinando che si tratta di ausili per la deambulazione. Comunque, il legislatore non specifica se questo mezzo, invece di essere utilizzato da una persona invalida, viene usato da una persona "normodotata", risulta essere sempre un ausilio per la deambulazione. L'Anglat si fa carico di porre un nuovo quesito, affinché non sussistano più dubbi sulla corretta interpretazione.

Linee guida sulla formulazione dei giudizi da parte delle Commissioni mediche locali. Da sempre l'Anglat sta chiedendo ai ministeri dei Trasporti e della Salute di fare corsi di aggiornamento, affinché i componenti delle oltre 120 Commissioni mediche locali (Cml) per le patenti di guida presenti in Italia, nel formulare i loro giudizi abbiano metodologie di valutazione il più possibile coerenti e lineari. Ancora oggi vediamo e viviamo delle situazioni opposte, come alcuni casi di nostri soci che, rivolgendosi a due Cml diverse, dalla prima si sono visti negare l'idoneità alla guida, mentre la seconda Cml interpellata, ha riconosciuto che il socio/paventando aveva tutti requisiti fisici per ottenere l'idoneità alla guida di un veicolo.
Ora, la legge 120/2010 prevede che i citati ministeri emanino delle linee guida, da destinare ai componenti della Commissione medica locale.

Proventi multe per il superamento della velocità. I Comuni (o gli enti pubblici proprietari della strade) non avevano fondi sufficienti per  il mantenimento in sicurezza delle strade, dei marciapiedi e della segnaletica stradale. Ora con la norma contenuta nella legge 120/2010 viene stabilito che il 50% dei proventi derivanti dalle multe per il superamento della velocità andrà ai Comuni per l'adeguato mantenimento delle strade e della segnaletica stradale (compresa quella verticale e orizzontale degli attraversamenti pedonali, dei posteggi invalidi, ecc.).

Minicar con la patente. La legge 120/2010 stabilisce che, per guidare anche un ciclomotore o quadriciclo, occorre essere in possesso dei requisiti fisici e del "patentino". Coloro a cui veniva ritirata la patente di guida, per l'assenza dei requisiti fisici per condurre un veicolo, non potranno più condurre un quadriciclo. Questa norma che l'Anglat ha sostenuto, anche se può sembrare impopolare, mira a garantire la massima sicurezza stradale sia per l'autista del mezzo che per i  terzi.

Obbligo lenti o apparecchi di guida. Questo articolo segue la norma precedente. Cioè, se per guidare un autoveicolo, la Commissione medica locale aveva prescritto a una persona affetta da grave deficit motorio specifici adattamenti di guida, questi, per logica, devono essere prescritti e installati anche su una minicar o quadriciclo. (a cura di Claudio Puppo, presidente dell'Anglat)

(10 agosto 2010)  


 

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